Modulistica

Chi può votare ?

Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 12 giugno 2022 (nati non dopo il 12 giugno 2004) ) e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento (ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto).

Oltre a questi la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune. Sono pertanto ammessi a votare anche:

  • coloro che presentano una sentenza della Corte d’appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune;
  • coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;
  • i componenti del seggio;
  • i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum (possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale);
  • ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico (possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale);
  • i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia, gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio;
  • i naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco;
  • i degenti in ospedali e case di cura;
  • i ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità;
  • i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio nazionale;
  • gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote ed in possesso della certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche;
  • gli elettori portatori di handicap (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto e che quindi votano con l’assistenza di un accompagnatore. L’ammissione al voto assistito non è consentita invece per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.